Ne avevo dato notizia il 21 Ottobre, quando è stato approvato dalla
Camera dei Deputati la norma relativa all’utilizzo del tappo antirabbocco per l’olio
extra vergine di oliva proposto nei pubblici esercizi. E’ stata pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale (serie generale n.ro 261 del 10 Novembre 2014 – Suppl.
Ordianario n. 83) la Legge 30 Ottobre 2014 n. 161 che, all’articolo
18 comma 1 c), recita:
“Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni
nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei
pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla
normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il
contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o
alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il
riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato nell'etichetta”.
D’altra parte riconosco che i ristoratori avranno qualche difficoltà,
visto che dovranno adeguarsi alla norma immediatamente e senza avere il tempo
di adeguarsi. Molti ristoratori infatti hanno già provveduto ad acquistare
bottiglie di olio extravergine anche in grosse quantità. Come faranno?
Certamente è un problema ma non ho idea di come potrebbe risolversi, salvo il
fatto che potrebbero consumarle in cucina. Certamente è chiaro che, dal 25
Novembre, la violazione comporterà delle multe al titolare dell’esercizio
pubblico se lo stesso presenterà al pubblico bottiglie prive del tappo
antirabbocco. Secondo la Legge 14 gennaio 2014 numero 9, articolo 7, infatti, la
violazione “comporta
l’applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da euro 1.000 a
euro 8.000 e la confisca del prodotto”.
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