Fine della storia. La Mongiello è Legge

L'Unione Europea, con la notifica 2012/650/I del 21 Novembre 2012, decise di sospendere per un anno l’efficacia della Legge Mongiello adottando la procedura Tris. Finalmente la detta sospensiva è scaduta, e da Venerdì 22 Novembre 2013 la Legge Mongiello è cogente. Ne sono accadute tante, fra interpretazioni e perplessità, ma è certo che la Legge da oggi va rispettata da tutti.
E’ utile ricomprendere alcuni dei punti salienti contenuti nella Legge Mongiello: dimensione dei caratteri minimo di 1,2 mm per la designazione dell’origine, gli stessi dovranno essere ben visibili e distinguersi dal colore di fondo dell’etichetta.

Nel caso di miscele di oli estratti in altri paesi dell’Unione, la dicitura deve essere preceduta dal termine “miscela” stampato in maniera evidente rispetto alle altre diciture. Registrazione ed uso dei marchi, “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica delle materie prime degli oli di oliva vergini. I marchi registrati per i quali sopravvengano le caratteristiche di cui al comma 1 decadono per illiceità sopravvenuta”. Altro punto è il termine di conservazione, il quale non può superare i 18 mesi dalla data di imbottigliamento.
L’articolo 7 dice: “Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono possedere idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata, ovvero devono essere etichettati in modo da indicare almeno l’origine del prodotto ed il lotto di produzione a cui appartiene.
La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l’applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da € 1.000 a € 8.000 e la confisca del prodotto”. Importante chiarire, che la Legge Mongiello non rende obbligatorio il Tappo Antirabbocco, a differenza di quanto ipotizzato nei mesi precedenti. Va però detto che quando si chiede una bottiglia di olio ad un ristorante o altra gastronomia, questa deve essere servita chiusa e non aperta. A tutela del consumatore e del produttore. A tutela del consumatore e del produttore c’è anche il valore probatorio che la Legge Mongiello da al Panel Test, per assicurare che sullo scaffale vi siano oli corrispondenti alle caratteristiche merceologiche indicate in etichetta (extravergine con assoluta assenza di difetti). Limiti alla vendita sottocosto degli oli extravergini di oliva nella GDO, altro punto nevralgico della Legge: “Nel settore degli oli di oliva extra vergini la vendita sottocosto è soggetta a comunicazione al comune dove è ubicato l’esercizio commerciale almeno venti giorni prima dell’inizio e può essere effettuata solo una volta nel corso dell’anno. È comunque vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al 10 per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l’esercizio”. Ultima, ma forse più importante, la questione sanzioni, che va dalla disposizione di accertare eventuali illeciti e responsabilità penali di alcuni soggetti e da estenderle anche agli enti che gli stessi rappresentano, alla contraffazione delle IGP e DOP. Sanzioni accessorie sono previste anche in caso di condanne per adulterazione e/o contraffazione, con divieto di svolgere attività imprenditoriali ed esclusione da contributi pubblici.

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