Devo
ammettere che pur lavorando in continuo aggiornamento con il mondo dell’olio,
trovo difficoltà a districare i vari
nodi che si sono formati in questi mesi tra Legge Mongiello e modifiche al
Regolamento 29/2012. L’olio, se fosse un essere umano, sarebbe già morto di
crepacuore con tutte le vicissitudini e le pressioni che subisce ogni giorno.
Non trova pace, è incredibile.
Le
modifiche al Regolamento 29/2012 sulla etichettatura e sulla commercializzazione
degli oli da olive – di recente comunicate – sono state approvate dal comitato
di gestione Ocm unica ma non sono state ancora varate. Attendiamo quindi che lo
faccia la Commissione Europea, questa volta speriamo senza alcun “Premier” che metta bastoni fra
le ruote di un carro che già da solo stenta a camminare.
Non dovrebbe accadere, anche perché sono state eliminate alcune misure - come il tappo anti rabbocco - e quindi l’olio di oliva sarà equiparato a tutti gli altri prodotti alimentari secondo quanto previsto dal Reg. 1169 del 2011 che sarà operativo dal 13 Dicembre 2014. Assieme al regolamento 29/2012.
Come
avrete capito, non ci sono grossissime novità, ma ritengo opportuno elencare
comunque una serie di elementi da rispettare per non incorrere in sanzioni.
- Le indicazioni obbligatorie dovranno avere la dimensione del carattere di 1,2 millimetri minimo, che si riduce a 0,9 millimetri per contenitori che hanno una superficie inferiore di 80 centimetri quadrati (bottiglie da 10 cl).
- Tutte le informazioni obbligatorie dovranno essere poste nello sesso capo visivo e in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire.
- Sarà obbligatoria l’indicazione sui metodi di conservazione ottimale, per esempio: conservare in luogo asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore.
Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali,
il 10 Ottobre 2013, sul sito
internet, ha dato una linea guida su come realizzare una etichetta a norma di
Legge. Notate la semplicità delle etichette proposte, senza alcuna
indicazione aggiuntiva che spesso troviamo sulle etichette a cui bisogna fare comunque
molta attenzione.
Ci
sono alcune diciture che in etichetta non
sono obbligatorie, per esempio: “prodotto e confezionato da” oppure “confezionato da”.
Si può semplicemente indicare l’azienda e i suoi recapiti.
“Prodotto e
confezionato da” può essere utilizzato solo dall’olivicoltore,
mentre ad esempio il frantoio che acquista olive da terzi dovrà indicare in
etichetta “franto e confezionato da
xxxxx con olive prodotte da xxxxx”.
Altre
indicazioni spesso utilizzate da molte aziende sono:
estratto
a freddo – in questo caso il frantoio deve rilasciare
certificazione di aver molito le olive a meno di 27 gradi.
prima
spremitura a freddo – in questo caso oltre alla certificazione
di aver molito le olive ad una temperatura inferiore a 27 gradi, il frantoio
deve essere anche tradizionale.
Se
volessimo indicare le caratteristiche organolettiche dell’olio extravergine
prodotto, dobbiamo far riferimento al Reg. 640 del 2008, che regolamenta
appunto l’utilizzo dei descrittori da poter indicare. Questo previa analisi del Panel Test.
Ultima,
ma non meno interessante, è l’indicazione del termine di conservazione. Secondo
la Legge n.ro 9/2013 (Legge Salva Olio
Italiano) non può essere superiore a 18 mesi dalla data dell’imbottigliamento e
deve essere indicato con la dicitura: “da
consumarsi preferibilmente entro il” seguito
dal giorno, dal mese e dall’anno, nel caso non sia presente il numero di
lotto. Nel caso sia presente il numero di lotto bisogna indicare solo mese e anno.
Nessun commento:
Posta un commento