Sarà obbligatorio tenere il registro telematico con le nuove modalità dal 1° luglio 2015

Si fa riferimento al DM 23 dicembre 2013 ed in particolare all'articolo 5, comma 3, nella nota dell'ICQRF datata 22 ottobre 2014. Il registro provvisorio è quindi allo stadio finale, aumentano gli adempimenti, aumenta la burocrazia, sarà obbligatorio quindi tenere il registro telematico con le nuove modalità dal 1° luglio 2015. E’ disponibile sul portale Sian un ambiente TEST che ogni olivicoltore, con le proprie credenziali, potrà consultare ed accedere al nuovo registro telematico al fine di familiarizzare ed agevolarsi il passaggio dalle attuali modalità di tenuta del registro. L’ambiente TEST ha il solo scopo di far acquisire conoscenza del nuovo applicativo e pertanto non ha valore ufficiale. E’ possibile accedere al nuovo registro e quindi all’ambiente Test da QUI e poi, effettuato l’accesso bisogna accedere all’area Avvisi e poi Avviso del 3 ottobre 2014.

L’ambiente TEST sarà disponibile fino al 15 giugno 2015 e fino al 30 giugno 2015 gli operatori potranno continuare ad utilizzare il registro telematico provvisorio.

Dicevamo, aumenta la burocrazia. E’ vero, perché gli olivicoltori che vorranno commercializzare il proprio olio o le proprie olive saranno soggetti a tali adempimenti. E’ obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale presso un CAA (centro assistenza agricola) nel quale indicare gli appezzamenti di terreno ulivetati e il numero di piante. Se l’olio prodotto è utilizzato solo per l’autoconsumo non è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale, ma attenzione, perché se la produzione di olio prodotto supera i 200 kg all’anno bisogna provvedere agli adempimenti.

Gli unici esclusi dalla tenuta del registro sono unti vendita e depositi di olio confezionato, perché attualmente l’olivicoltore che detiene nella propria azienda olio d’oliva da commercializzare è tenuto all’aggiornamento del registro provvisorio e deve annotare le movimentazioni entro il sesto giorno successivo alla movimentazione. Nel caso in cui la produzione di olio sia inferiore o uguale a 500 kg i giorni per la registrazione della movimentazione diventano dieci. In ultimo: la gestione e la registrazione delle operazioni sul registro telematico può tenerla anche il frantoio al posto dell’azienda, nel caso in cui l’olivicoltore effettua la molitura, il deposito e il confezionamento direttamente presso il frantoio.

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