Niente tappo antirabbocco, dietrofront


Quanto si legge nella comunicazione del 28 giugno 2018 a firma del direttore generale Stefano Firpo, rivolta al Ministero della Salute e al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, è sconcertante, proprio da cadere le braccia a terra. Si propone, in sostanza, una modifica per l’introduzione del divieto di vendita al consumatore delle bottiglie con dispositivo antirabbocco negli esercizi commerciali, e non manca la solita sanzione. 

Nel documento si legge: «Il verificarsi di numerosi incidenti collegati all’uso di bottiglie con tappo antirabbocco, occorsi presumibilmente anche in presenza di apposite avvertenze, portano a concludere che questa tipologia di tappi non sia sicura per l’uso da parte del consumatore finale, se non nell’ambito dei servizi offerti dalle collettività, come previsto dalla legge n. 9/2013». E ancora: «In assenza di una disposizione sanzionatoria della violazione delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 2 della legge 14 gennaio 2013 n. 9 si potrebbe proporre una modifica del medesimo articolo che preveda l’esplicito divieto di vendita al consumatore negli esercizi commerciali ed una sanzione per la violazione di tale divieto, associata alla violazione complessiva delle disposizioni dell’art. 7, comma 2 delle citata legge n. 9/2013.»

Il tappo anti riempimento fu imposto alle aziende olivicole con la Legge 161 del 2014 (art. 18 comma 1) che cita: “Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento del contenuto originale indicato nell’etichetta". 

Tutto è partito dall’Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA) che ha inviato una segnalazione sulla pericolosità dell’uso improprio del tappo antirabbocco. Ora, non voglio personalmente entrare nel merito della questione “pericolosità” del tappo – che francamente mi sembra una cretinata – ma quantomeno sulla logica applicata dalle istituzioni nella gestione delle norme. Cioè, prima si impone l’uso del tappo antirabbocco e poi lo si vieta! E comunque, vogliamo considerare il danno provocato di nuovo alle aziende che si devono riorganizzare dopo il grande sforzo, soprattutto economico, per adeguarsi all’utilizzo del tappo anti riempimento? Insomma, raggiunto un equilibrio questo deve essere rotto, perché nel destino dell’olio non deve trovarsi pace. Mentre i problemi reali del comparto possono aspettare, di quelli ce ne preoccuperemo con i tempi biblici con i quali noi italiani siamo ormai abituati.

Le cose inutili, ora saremo per mesi a parlare del “tappo si” “tappo no”, credendo il consumatore un emerito imbecille incapace di percepire la minima presunta pericolosità di un tappo di chiusura. Spero che questa faccenda si chiuda qui e nel frattempo si inizi a pensare a qualcosa di concreto, di nuovo.

Scarica il documento del Ministero dello Sviluppo Economico.


di Vincenzo Nisio - tutti i diritti riservati



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